Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario. Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario deve dichiarare al provider il proprio reclutamento e il mancato superamento del limite di cui al precedente comma. La violazione di tale obbligo viene segnalata dall’ente accreditante all’Ordine, Collegio, Associazione nazionale o loro Federazioni cui il professionista risulta iscritto. Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.